Pergotende, ossia in parte pergolati e in parte tende: con l’arrivo della primavera si registra sempre un sensibile
aumento della domanda di interventi edilizi diretti ad ammodernare o a rendere più abitabili gli spazi esterni dei privati (giardini, terrazze, solai). Negli anni, particolarmente problematica è risultata la questione relativa alle cosiddette strutture di copertura, per le quali non è sempre agevole individuare il titolo abilitativo necessario alla costruzione: le dimensioni della struttura, la tipologia dei materiali impiegati e la cubatura possono infatti imporre al costruttore l’obbligo di ottenere il previo rilascio di un permesso di costruire, rendendo quindi illegittimi i lavori eventualmente avviati con Dia o addirittura con semplice comunicazione di inizio lavori (Cil).
Per dirimere la questione, si è considerato importante il concetto di “pertinenzialità” delle strutture di copertura, chiarendo che non è necessario ottenere un permesso di costruire ogni qualvolta le opere risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di valore minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono.
Devono quindi ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire tutti quegli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o altre strutture che siano comunque apposte a parti preesistenti di edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, purché la loro conformazione e la loro ridotta dimensione rendano evidente e riconoscibile la finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.
In base a quanto detto, si può affermare che la realizzazione di una tenda-pergolato (detta anche “pergotenda”) non ancorata in modo fisso al pavimento costituisce gli estremi di un intervento non subordinato al rilascio del permesso di costruire [1].
Una novità importante, che ha escluso dal novero degli abusi edilizi la realizzazione di strutture di arredo leggere e amovibili installate su pareti esterne di una unità immobiliare.
Tale decisione si basa essenzialmente su un diverso modo di considerare questo elemento architettonico: la tenda-pergolato è, infatti, una struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio, senza bisogno di opere di demolizione.
Tra l’altro, questo tipo di manufatto è qualificabile come arredo esterno nel momento in cui si assesti su modeste dimensioni, non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni e sia facilmente ed immediatamente rimovibile. È, pertanto, un arredo inidoneo a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, grazie alla sua facile e completa “rimuovibilità”: la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso, né sono necessari altri titoli abilitativi nel momento in cui debba subire interventi manutentivi.
Proprio per questo motivo, sarebbe illegittimo da parte del Comune un ordine di demolizione della pergotenda installata su un terrazzo in maniera abusiva specificando che tale “arredo” non provoca un aumento di volume o di superficie coperta e non configura l’alterazione della sagoma o del prospetto dell’edificio.
Pergotenda: non è più necessario autorizzarne la costruzione
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