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Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori.
In particolare, l’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII del testo unico sulla sicurezza.
La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere. In particolare, la notifica preliminare Asl va trasmessa nei seguenti casi:
L’art. 99 del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
L’Allegato XII del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce i contenuti della notifica preliminare Asl.
La notifica preliminare Asl deve contenere:
Oltre i dati indicati è consigliabile inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio sertraline anxiety.
Notifica preliminare Asl: tutto quello che occorre sapere con esempio pratico