Chi effettua interventi di ristrutturazione con riqualificazione energetica può usufruire di sgravi fiscali (ecobonus) consistenti in una detrazione dalle imposte dovute.
La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Le detrazioni del 65% sono riconosciute anche in caso di acquisto e posa di, schermature solari indicate nell’allegato M del dlgs n. 311/2006, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.
L’agevolazione fiscale, ripartita in dieci anni, consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione dovrebbe essere sostituita con la detrazione (del 36%).
Ora vi è la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area – definiti incapienti” di cedere il corrispondente credito all’impresa.
Per interventi condominiali è possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75%.
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