È giunta l’ora di accendere gli impianti di riscaldamento, anche se in molti comuni d’Italia gli impianti di condizionamento già sono stati accesi dal 15 ottobre (comuni ricadenti in zona climatica E).
In questo articolo affrontiamo gli aspetti pratici legati ai seguenti aspetti:
L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti.
La legge 90/2013 (di conversione del dl 63/2013) ha introdotto una serie modifiche al dlgs 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico sertraline 100mg tablets. Ora rientrano negli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza ≥ 5kW.
Secondo la nuova versione del dlgs 192/2005:
un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Dunque, sono considerati impianti termici:
Non sono invece impianti termici:
Dalla nuova definizione di impianto termico dipendono numerose questioni, come ad esempio:
Dall’entrata in vigore del dpr 412 del 1993 la normativa in materia di impianti termici attribuisce con chiarezza la responsabilità dell’impianto ad un unico soggetto: il responsabile dell’impianto termico.
Egli ha la responsabilità di:
In genere il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono alcuni casi particolari:
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.
Il libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal dlgs 192/2005 modificato dalla legge 90/2013). Il libretto dell’impianto costituisce la “carta di identità” di un impianto termico. Riporta tutti i dati relativi a
Il dm 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al dpr 74/2013.
Il nuovo libretto dell’impianto va compilato per gli impianti di riscaldamento tradizionali, per gli impianti di climatizzazione estiva ed anche per quelli alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.
Il libretto dell’impianto è di tipo modulare: occorre compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.
Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.
L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani:
I gradi-giorno di tutti i comuni d’Italia e le relative zone climatiche sono state pubblicate con il dpr 412/1993.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per alcune tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano le limitazioni circa gli orari di accensione.
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere
E’ sempre consigliabile non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna.
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:
Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
L’intervento di manutenzione, compreso il report che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica del quale si parlerà nel prossimo paragrafo.
Tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere riportati sul libretto dell’impianto. La cadenza dei controlli di efficienza energetica è definita dall’allegato A del dpr 74/2013.
Considerando gli impianti più diffusi, sono previsti i seguenti controlli:
La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW. Pertanto, anche i caminetti, stufe e termocucine fisse con potenza superiore a 5 kW necessitano del libretto d’impianto, ma sono soggetti a controllo di efficienza energetica solo se hanno potenza superiore a 10 kW.
Entrando nel dettaglio, le scadenze e le tipologie di controllo sono riportate nella seguente tabella.
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza termica (1)[kW] |
Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) |
Rapporto di controllo di efficienza energetica (2) |
Impianti congeneratore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P < 100 | 2 | Rapporto tipo 1 |
P ≥ 100 | 1 | |||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL | 10 < P < 100 | 4 | Rapporto tipo 1 | |
P ≥ 100 | 2 | |||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12 < P < 100 | 4 | Rapporto tipo 2 |
P ≥ 100 | 2 | |||
Pompe di calore a
compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P ≥ 12 | 4 | Rapporto tipo 2 | |
Pompe di calore ad
assorbimento alimentate con energia termica |
P ≥ 12 | 2 | Rapporto tipo 2 | |
Impianti alimentati
da teleriscaldamento |
Sottostazione di
scambio termico da rete ad utenza |
P > 10 | 4 | Rapporto tipo 3 |
Impianti cogenerativi | Microcogenerazione | Pel < 50 | 4 | Rapporto tipo 4 |
Unità cogenerative | Pel ≥ 50 | 2 | Rapporto tipo 4 | |
P – Potenza termica utile nominalePel – Potenza elettrica nominale | ||||
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7, comma 6. |
Fonte: www.biblus.acca.it