Non serve più essere sposati per incassare le detrazioni in caso di interventi recupero di patrimonio edilizio o di risparmio energetico. La legge Cirinnà [1] garantisce queste agevolazioni anche alle coppie di fatto o alle unioni civili formate da persone dello stesso sesso. L’Agenzia delle Entrate lo ha confermato in una risoluzione [2] che riguarda il bonus del 36-50% ma che si allarga a quello del 65% e al bonus mobili legato alle ristrutturazioni.
Prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà, l’Agenzia faceva riferimento al concetto di famiglia contenuto nel Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi [3], che si limita al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. A chi non rientrava in questi vincoli di parentela veniva richiesto di possedere o detenere l’immobile sulla base di un titolo idoneo, cioè un contratto di comodato da registrare presso l’Agenzia delle Entrate a effetti della dichiarazione dei redditi.
Ora, invece, le detrazioni interessano anche il familiare convivente del proprietario, del nudo proprietario, del titolare di un diritto reale come l’usufrutto, l’uso o l’abitazione, al convivente dell’inquilino o del comodatario a queste condizioni:
L’ordinamento che riguarda il matrimonio o che contiene i termini “coniuge” o “coniugi” viene applicato anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le quali diventano, così, “coniugi” ai fini delle detrazioni edilizie. Non è così, invece, per le coppie di fatto, cioè quelle costituite da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. In questo caso, la legge Cirinnà non prevede l’applicazione automatica dell’ordinamento che contenga le parole “coniuge” o “coniugi”. Ciò nonostante, per queste coppie ci sono, comunque, dei dirittiequiparabili a quelli dei matrimoni, per così dire, tradizionali. Ad esempio, la legge riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa in caso di morte del conduttore o di suo recesso. Ne consegue che il convivente può usufruire anche delle detrazioni fiscali edilizie.
L’Agenzia delle Entrate, però, non chiarisce da quando è possibile applicare questa norma. Nella sua risoluzione fa riferimento al cambio di normativa, quindi si potrebbe presupporre che le detrazioni per i conviventi scattano dall’entrata in vigore della legge Cirinnà (5 giugno 2016). La risoluzione dell’Agenzia, però, è nata dall’istanza di interpello di un contribuente che ha pagato le spese di ristrutturazione nel 2015 e che ha avuto accesso alla detrazione (o, almeno, non gli è stata espressamente negata). Senza dimenticare che tempo fa la Cassazione [4] aveva ritenuto la posizione dei conviventi di fatto equiparabile a quella dei coniugi. Infine, le commissioni tributarie di Forlì e di Como si sono espresse nel 2014 sulla non obbligatorietà di registrazione del contratto di comodato da parte delle coppie di fatto: ai fini civilistici, in effetti, basta l’accordo verbale e dimostrare la convivenza attraverso, ad esempio, il certificato di residenza o la copia delle bollette pagate.
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