Le categorie catastali F/3 e F/4, relative ai fabbricati incorso di costruzione e definizione, sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, come prevede la circolare 4/T del 2009 dell’Agenzia del Territorio.
E’ possibile ottenere una proroga presentando apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell’immobile.
Tuttavia sul territorio italiano ci sono oltre un milione di fabbricati appartenenti a tali categorie catastali F/3 e F/4: ciò dimostra che non sempre l’accatastamento in tali categorie sia di tipo provvisorio.
Fatte queste premesse, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate quali margini di intervento ha il Comune per avviare un’attività di verifica.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 13 giugno ricorda che il Comune ha facoltà di produrre sempre segnalazioni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e quindi anche per le unità immobiliari impropriamente censite nelle categorie:
Le segnalazioni da parte dei Comuni possono essere effettuate ai sensi delle procedure dettate dalle seguenti norme:
Nel primo caso (legge 662/1996) si tratta di una generica segnalazione del Comune finalizzata alla verifica di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.
Nel secondo caso (legge 311/2004) trattasi di segnalazioni fondate su elementi concreti concernenti la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie sugli immobili.
Categorie catastali F/3 e F/4: accatastamento di fabbricati in corso di costruzione